01.10._Pressekonferenz-2

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEVE ANTICIPARE IL TFR AI PROPRI DIPENDENTI

Ment­re nel set­to­re pri­va­to il trat­ta­men­to di fine rap­por­to vie­ne soli­ta­men­te ver­sa­to con l’ul­ti­mo sti­pen­dio, in quello pubbli­co biso­gna aspet­ta­re. Sul fini­re del­l’esta­te, il Team K ha pre­sen­ta­to una mozio­ne per pre­ve­de­re che i dipen­den­ti pubbli­ci rice­va­no il Tfr in anticipo. 

“E’ com­pren­si­bi­le che i ritar­di nei ver­sa­men­ti abbia­no cau­sa­to indi­gna­zio­ne tra i dipen­den­ti pubbli­ci. Le per­so­ne che lascia­no il ser­vi­zio alla fine del­la loro vita lavo­ra­ti­va si chie­do­no giu­s­ta­men­te per­ché non ci paga­no subi­to il Tfr?”, sos­tiene Maria Eli­sa­beth Rie­der. “Con­cre­ta­men­te, ciò signi­fi­ca che un dipen­den­te pubbli­co che inter­rom­pe il rap­por­to di lavoro o rag­gi­unge l’anzianità di ser­vi­zio deve atten­de­re fino a 27 mesi per il paga­men­to del­l’in­den­ni­tà di fine rap­por­to. Ques­to è irra­gio­ne­vo­le, per­ché dopo­tut­to si trat­ta di den­a­ro che spet­ta all’ormai ex-lavora­to­re”, spie­ga Maria Eli­sa­beth Rie­der.

E più tem­po anco­ra devo­no atten­de­re i dipen­den­ti che van­no in pen­sio­ne con quo­ta 100, che devo­no aspet­ta­re fino al rag­gi­ungi­men­to del­l’e­tà pen­siona­bi­le e poi anco­ra ulte­rio­ri 27 mesi. Ad esem­pio, se una per­so­na va in pen­sio­ne all’e­tà di 62 anni e ha 38 anni di ser­vi­zio, dovrà atten­de­re fino al rag­gi­ungi­men­to dei 67 anni di età, più altri pos­si­bi­li 27 mesi, pri­ma di veder­si accre­di­ta­to il trat­ta­men­to di fine rapporto.

Il decre­to “Sal­va Ita­lia 2011” ha note­vol­men­te este­so i ter­mi­ni per il ver­sa­men­to del Tfr dei dipen­den­ti pubbli­ci in caso di dimis­sio­ni volon­ta­rie o pen­sio­na­men­to: fino, addi­rit­tu­ra, a 27 mesi. La leg­ge di sta­bi­li­tà del 2014 pre­ve­de inolt­re che in caso di pen­sio­na­men­to per anzia­ni­tà, la pri­ma del­le tre pos­si­bi­li rate del Tfr sia ver­sa­ta ent­ro un anno. I cit­ta­di­ni rice­vo­no l’in­den­ni­tà di fine rap­por­to in un’u­ni­ca rata se l’im­por­to non supera i 50mila euro. Il paga­men­to vie­ne effet­tua­to in due rate se l’im­por­to del­l’in­den­ni­tà di fine rap­por­to è com­pre­so tra 50mila e 100mila euro e in tre rate se l’im­por­to supera i 100mila euro.

Un esem­pio:

Pie­tro ha lavor­a­to con sod­dis­fa­zio­ne e dedi­zio­ne come infer­mie­re in un ospe­da­le dal 1976. Nel­l’a­prile 2017 è anda­to in pen­sio­ne dopo 42 anni di ser­vi­zio. Pie­tro ha matu­ra­to suf­fi­ci­en­ti anni di lavoro per il pen­sio­na­men­to, ma non ha anco­ra rag­giunto il limi­te di età e quin­di deve aspet­ta­re anco­ra due anni per la sua liquid­a­zio­ne. Si è quin­di riti­ra­to il 1 aprile 2017 e ha rice­vu­to la pri­ma rata del suo trat­ta­men­to di fine rap­por­to il 27 mag­gio 2019: 50mila euro a cui van­no detrat­ti 4mila euro di tasse.

Il Team K chie­de quin­di alla Giunta pro­vin­cia­le di anti­cipa­re il trat­ta­men­to di fine rap­por­to a nor­ma del­la deli­be­ra del­la n. 1705 del 17.05.2005 e del­l’ar­ti­co­lo 26 del­la LP n. 6 del 19.05.2015 e di for­ni­re le risor­se neces­s­a­rie nel cor­rispon­den­te capi­to­lo di spe­sa per dar vita a un rela­tivo fon­do di rota­zio­ne (secon­do il pun­to 2 del­la stes­sa deli­be­ra citata).

N.B.:

Arti­co­lo 26 com­ma 2 Leg­ge pro­vin­cia­le n. 6 del 19.05.2015:

“Al per­so­na­le del­la Pro­vin­cia e degli enti da essa dipen­den­ti o il cui ordi­na­men­to rien­tra nella com­pe­tenza legis­la­ti­va pro­pria del­la Pro­vin­cia può esse­re anti­ci­pa­to il trat­ta­men­to di fine rap­por­to o di fine ser­vi­zio comun­que deno­mi­na­to, nei limi­ti del­la misu­ra spet­tan­te ai sen­si del­la vigen­te nor­ma­ti­va pro­vin­cia­le. Tale anti­ci­pa­zio­ne può include­re, pre­vio rila­scio di rego­la­re pro­cu­ra irre­vo­ca­bi­le di incas­so da par­te del per­so­na­le inter­es­sa­to, anche la quo­ta, o par­te di essa, di spet­tan­za dell’Istituto Nazio­na­le di Pre­vi­den­za Sociale”.

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